Ecco le sostanziali novità introdotte dalla Legge in oggetto per snellire il peso burocratico alle imprese e lavoratori autonomi in merito all'idoneità tecnico professionale e riguardante il DURC:
- Il DURC, rilasciato solamente dopo il 21.08.2013 per i contratti pubblici o privati, servizi e forniture, avrà una validità di 120 giorni dalla data del suo rilascio ( Art. 31, comma 5, L. 98/2013 );
- Il DURC per lavori edili, privati e pubblici avrà la medesima durata di 120 giorni ( non più 30 giorni per il pubblico o 90 per il privato ) l'unica differenza sarà il termine di tale agevolazione, per ora imposto al 31.12.2014;
- Viene ribadito, che in ambito pubblico, la stazione appaltante potrà acquisire il DURC direttamente, assumendosene l'onere e senza richiederne copia alle imprese o lavoratori autonomi;
- Non sarà più necessario per il committente richiedere l'idoneità tecnico professionale alle imprese e lavoratori autonomi per appaltila cui durata presunta non sia superiore ai dieci uomini giorno finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi, dall'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 81/08 previste per i cantieri temporanei e mobili, ad eccezione di quei lavori che espongono i lavoratori ai rischi di cui all'allegato XI del D. Lg. 81/08.
Su quest'ultimo punto vorrei focalizzare la vostra attenzione; perché se le prime 3 semplificazioni sono da ritenersi favorevoli per le imprese, quest'ultima affermazione va analizzata a dovere.
Infatti in tale contesto appare evidente la possibilità da parte di operatori economici non qualificati di operare sul mercato sfuggendo a qualsiasi meccanismo di verifica preventiva circa la loro idoneità e qualificazione; il tutto a scapito, evidentemente, della sicurezza dei lavoratori, oltre che il presumibile aumento di una concorrenza economica sleale nei confronti delle imprese realmente qualificate; senza parlare poi di una qualità del lavoro di dubbia aspettativa.
Qualora, l’impresa non fosse regolare con il pagamento dei contributi previdenziali ( INPS, INAIL e cassa edile ) con la mancata esibizione del DURC, il committente non viene tutelato ed anzi, potrebbe fare incorrere lo stesso a spiacevoli controlli fiscali incrociati, che possono risolversi anche con il pagamento del doppio della somma dovuta, per appianare eventuali incongruenze dell'impresa.
Per questo è consigliabile che i committenti privati e le imprese affidatarie continuino a richiedere l'idoneità tecnico professionale in un appalto come sotto elencato, al fine di evitare spiacevoli inconvenienti:
- Certificato di iscrizione alla camera di commercio;
- DURC;
- Documento di valutazione dei rischi e POS dove necessario ( la cui redazione, comunque, rimane un obbligo delle imprese );
- La dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi.
Sarò lieto di rispondere qui sotto a chiunque voglia portare il proprio contributo all'argomento.
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